Art. 209 — Prescrizione

TITOLO VI — DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI Capo I DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI Sezione I Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime

Testo in vigore dal 1 gennaio 1993. Fonte: Normattiva.

1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

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