Art. 229 — Attuazione di direttive comunitarie

TITOLO VII — DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Capo I DISPOSIZIONI FINALI

Testo in vigore dal 1 gennaio 1993. Fonte: Normattiva.

1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse indicati o, comunque, non oltre dodici mesi dàlla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.

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