TITOLO VII — DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Capo I DISPOSIZIONI FINALI
Testo in vigore dal 1 gennaio 1993. Fonte: Normattiva.
1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse indicati o, comunque, non oltre dodici mesi dàlla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.