Art. 49 — Veicoli a trazione animale

TITOLO III — DEI VEICOLI Capo I DEI VEICOLI IN GENERALE

Testo in vigore dal 30 giugno 1993. Fonte: Normattiva.

1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si distinguono in: a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone; b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose; c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.

2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte. 4

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