Art. 90 — Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza

Sezione II — Destinazione ed uso dei veicoli

Testo in vigore dal 15 gennaio 2021. Fonte: Normattiva.

1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio.

2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) 163 (4)

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