TITOLO VI — DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI Capo I DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI Sezione I Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime
Testo in vigore dal 6 ottobre 2011. Fonte: Normattiva.
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 105